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Il preavviso

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei termini di preavviso, che decorrono dalla comunicazione del licenziamento o delle dimissioni.

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro è da considerarsi ancora in corso, per cui le parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto di lavoro (se il lavoratore si ammala, il decorso del periodo di preavviso è sospeso).

Per espressa previsione del vigente CCNL (Chiarimento a verbale n. 2), quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità; pertanto

- Per i lavoratori a paga fissa mensile la retribuzione giornaliera del periodo di preavviso si calcolerà dividendo la paga mensile per 30.

- Per i lavoratori a paga oraria la retribuzione giornaliera del periodo di preavviso sarà pari a:

[(paga oraria x ore settimanali x 52) /12] / 30

 

Termini di preavviso

Indennità sostitutiva di preavviso

Termini di preavviso

Nel caso di licenziamento

Nel caso di dimissioni

Casi di risoluzione del rapporto in cui non è dovuto preavviso

Nel caso di licenziamento

Il datore di lavoro, nel caso di licenziamento, è tenuto a rispettare i seguenti termini di preavviso:

- Rapporto di lavoro pari o superiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio
presso lo stesso datore

Preavviso

fino a 5 anni

15 giorni di calendario

oltre 5 anni

30 giorni di calendario

 

- Rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio
presso lo stesso datore

Preavviso

fino a 2 anni

8 giorni di calendario

oltre 2 anni

15 giorni di calendario

 

- Dipendenti con alloggio: Per i portieri privati, custodi di villa ed altri, che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente messo a disposizione dal datore di lavoro:

 

Anzianità di servizio
presso lo stesso datore

Preavviso

fino a 1 anno

30 giorni di calendario

oltre 1 anno

60 giorni di calendario

 

Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

Nel caso di dimissioni

Il lavoratore,  nel caso di dimissioni, è tenuto a rispettare i seguenti termini di preavviso:

- Rapporto di lavoro pari o superiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio

presso lo stesso datore

Preavviso

fino a 5 anni

7,5 giorni di calendario

oltre 5 anni

15 giorni di calendario

 

- Rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio

presso lo stesso datore

Preavviso

fino a 2 anni

8 giorni di calendario

oltre 2 anni

15 giorni di calendario

Casi di risoluzione del rapporto in cui non è dovuto preavviso:

- Scadenza del termine contrattuale

- Mancato superamento del periodo di prova

- Licenziamento per giusta causa

- Dimissioni per giusta causa (In questo caso il lavoratore che si dimette ha diritto all'indennità di mancato preavviso)

- Dimissioni della lavoratrice madre

- Risoluzione consensuale

Indennità sostitutiva di preavviso

Se non vengono rispettati i termini di preavviso previsti, dalla parte che interrompe il rapporto di lavoro è dovuta un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

L’indennità di mancato preavviso viene calcolata sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore al momento dell’interruzione del rapporto, comprensiva di tredicesima e dell'indennità sostitutiva per il vitto e l’alloggio se il lavoratore è convivente.

 

Nel caso di licenziamento

Nel caso di dimissioni

Esempio di calcolo

Nel caso di licenziamento

Il datore di lavoro, nel caso di licenziamento, è tenuto a corrispondere la seguente indennità per mancato preavviso:

- Rapporto di lavoro pari o superiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio
presso lo stesso datore

Indennità sostitutiva di preavviso

fino a 5 anni

pari alla retribuzione di

15 giorni di calendario

oltre 5 anni

pari alla retribuzione di

30 giorni di calendario

 

- Rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio
presso lo stesso datore

Indennità sostitutiva di preavviso

fino a 2 anni

pari alla retribuzione di

8 giorni di calendario

oltre 2 anni

pari alla retribuzione di

15 giorni di calendario

Nel caso di dimissioni

Al lavoratore che,  nel caso di dimissioni, interrompe il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

- Rapporto di lavoro pari o superiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio

presso lo stesso datore

Indennità sostitutiva di preavviso

fino a 5 anni

pari alla retribuzione di

7,5 giorni di calendario

oltre 5 anni

pari alla retribuzione di

15 giorni di calendario

 

- Rapporto di lavoro inferiore a 25 ore settimanali:

 

Anzianità di servizio

presso lo stesso datore

Indennità sostitutiva di preavviso

fino a 2 anni

pari alla retribuzione di

4 giorni di calendario

oltre 2 anni

pari alla retribuzione di

7,5 giorni di calendario

 

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva per mancato preavviso, anche in caso di dimissioni del lavoratore:

- quando, ricevute le dimissioni, decida di allontanare il dipendente dal servizio prima della scadenza del periodo di preavviso;

- in caso di dimissioni per giusta causa.

 

Esempio - come calcolare l'indennità di mancato preavviso

 

Lavoratore a paga fissa mensile:

- Retribuzione mensile pari a € 772,28

- Rateo mensile della Tredicesima:

 

€ 772,28/12 = € 64,36

 

- Retribuzione mensile comprensiva di Tredicesima:

 

€ 772,28 + 64,36 = € 836,64

 

- Indennità sostitutiva di preavviso: 15 giorni di calendario

- Retribuzione Indennità sostitutiva di preavviso:

 

€ 836,64/30 x 15 = € 418,32 

Lavoratore a paga oraria:

- Retribuzione oraria pari a € 7,00

- Rateo orario della Tredicesima:

 

€ 7,00/12 = € 0,583

 

- Retribuzione oraria comprensiva di Tredicesima:

 

€ 7,00 + 0,583 = € 7,583

 

- Orario di lavoro: 30 ore settimanali

- Indennità sostitutiva di preavviso: 15 giorni di calendario

- Retribuzione singola giornata di preavviso:

 

[(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12] / 30 =

 

= [(7,583x 30 x 52) / 12] / 30 = € 32,86

 

- Retribuzione Indennità sostitutiva di preavviso:

 

n° giorni preavviso x retribuzione singola giornata di preavviso = 15 x 32,86 = € 492,90

 

comprensiva del rateo di tredicesima