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Approfondimenti

Il vitto e alloggio

Conviventi

Non conviventi

Addetti alla presenza notturna

Addetti all’assistenza notturna

Conviventi

Al lavoratore domestico convivente, oltre alla retribuzione in denaro spetta anche la retribuzione in natura, consistente nel vitto e nell’alloggio:

1. Il vitto deve assicurare al lavoratore una alimentazione sana e sufficiente;

2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.

Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto e alloggio - spettano le corrispondenti indennità sostitutive, in base a valori convenzionali aggiornati annualmente dal CCNL.

Non conviventi

La retribuzione del lavoratore domestico non convivente, oltre che il denaro, può comprendere anche elementi in natura (vitto),  qualora il lavoratore sia tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro.

Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente;

Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto- spetta la corrispondente indennità sostitutiva, in base  valori convenzionali aggiornati annualmente dal CCNL.

Addetti alla presenza notturna

Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di alloggio - spetta la corrispondente indennità sostitutiva, in base a  valori convenzionali  aggiornati annualmente dal CCNL.

Addetti all’assistenza notturna

Al personale non convivente, sarà corrisposta: la prima colazione, la cena e un'idonea sistemazione per la notte (vitto e 2 pasti).

Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto e alloggio - spettano le corrispondenti indennità sostitutive, in base a  valori convenzionali  aggiornati annualmente dal CCNL.

 

Prestazioni di presenza notturna: lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (non mansioni di assistenza, bensì di attesa), in un orario ricompreso interamente tra le ore 21 e le ore 8.

Prestazioni di assistenza notturna discontinua: personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, in un orario ricompreso interamente tra le ore 20 e le ore 8.