Il vitto e alloggio
Conviventi
Non conviventi
Addetti alla presenza notturna
Addetti all’assistenza notturna
Conviventi
Al lavoratore domestico convivente, oltre alla retribuzione in denaro spetta anche la retribuzione in natura, consistente nel vitto e nell’alloggio:
1. Il vitto deve assicurare al lavoratore una alimentazione sana e sufficiente;
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto e alloggio - spettano le corrispondenti indennità sostitutive, in base a valori convenzionali aggiornati annualmente dal CCNL.
Non conviventi
La retribuzione del lavoratore domestico non convivente, oltre che il denaro, può comprendere anche elementi in natura (vitto), qualora il lavoratore sia tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro.
Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente;
Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto- spetta la corrispondente indennità sostitutiva, in base valori convenzionali aggiornati annualmente dal CCNL.
Addetti alla presenza notturna
Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di alloggio - spetta la corrispondente indennità sostitutiva, in base a valori convenzionali aggiornati annualmente dal CCNL.
Addetti all’assistenza notturna
Al personale non convivente, sarà corrisposta: la prima colazione, la cena e un'idonea sistemazione per la notte (vitto e 2 pasti).
Per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto e alloggio - spettano le corrispondenti indennità sostitutive, in base a valori convenzionali aggiornati annualmente dal CCNL.